In attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Delibera ARERA del 13 novembre 2018 569/2018/R/com ha previsto che dal 1° gennaio 2019 anche per le bollette del gas, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. Famiglie e piccole imprese in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette “maxibollette”, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale. La deliberazione individua il decorso del termine per la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.

Analizziamo la Delibera nel dettaglio: Il 2 comma evidenzia che “il presente provvedimento dispone misure di rafforzamento delle tutele dei clienti finali per i casi di fatturazione di importi per i settori di energia elettrica e di gas naturale riferiti a consumi risalenti a più di due anni”. Sotto il profilo del campo di applicazione soggettivo, il provvedimento applica i suoi effetti per il settore gas ai clienti finali domestici e non domestici, con consumi annui complessivi inferiori a 200.000 Smc. Il comma 3 esclude dall’applicazione della nuova disciplina i clienti multi-sito e le amministrazioni pubbliche. In merito al criterio di determinazione dei consumi risalenti a più di due anni, l’articolo 2 comma 4 precisa che si deve adottare “un criterio di attribuzione dei consumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo”. Riguardo agli obblighi informativi e alle modalità per eccepire la prescrizione biennale la delibera 569/2018/R/com prevede quanto segue. L’articolo 3 disciplina il caso di ritardo di fatturazione imputabile al venditore/distributore, a fronte del quale il venditore dovrà predisporre un avviso testuale che informi il cliente della presenza di tali importi e della possibilità di non pagarli e dovrà fornire un apposito modulo con cui il cliente finale possa manifestare la propria volontà di eccepire la prescrizione (con esplicita esclusione, per gli importi oggetti di prescrizione, di servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit – SDD, quali domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito). L’articolo 4, invece, disciplina il caso di ritardo di fatturazione non presumibilmente imputabile al venditore/distributore, a fronte del quale il venditore dovrà predisporre un avviso testuale che informi il cliente finale della presenza di tali importi, della motivazione relativa alla presunta responsabilità del ritardo e della possibilità di inviare un reclamo come previsto dal Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale (Delibera 413/2016/R/com). Al fine di soddisfare le esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti della clientela, nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il venditore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli graficamente dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni. A tal proposito, l’articolo 5 comma 2 riconosce al venditore facoltà di scelta tra due opzioni grafiche:emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni; oppure dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura di periodo o chiusura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni. È previsto, inoltre, l’obbligo del venditore di integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente le informazioni ed i dati sanciti dall’articolo 5 comma 3:il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”; l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni;una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione; tale format deve essere inoltre disponibile nel sito internet del venditore, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici;l’indicazione di un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore, a cui sia possibile inviare i documenti di cui alla precedente lettera c) o un eventuale testo redatto dal cliente finale con cui quest’ultima intenda eccepire la prescrizione. La nuova disciplina riconosce, altresì, la facoltà del venditore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi per consumi risalenti a più di due anni. In tal caso il venditore è tenuto a darne informazione al cliente finale specificando l’ammontare di tali importi. Se avete ricevuto della fatture e volete maggiori informazioni, non esitate a contattarci o via mail info@studiolegaleprestileo.it o al n. 051.266217. Saremo disponibili a chiarire tutti gli eventuali dubbi ed a fornire le delucidazioni richieste.

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